Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

I dati pubblicati sono riferiti a tutti gli uffici

Contenuto inserito il 13-07-2023 aggiornato al 13-07-2023

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.):
Il Segretario Generale - Dott.ssa Carla Frulla
Atto di nomina: Decreto Sindacale n. 12 del 04/05/2022

 

Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta:
Individuato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 11/09/2012

 

Norme di riferimento:

 

Accesso Documentale (L. N. 241/1990)

L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.

Come presentare: le istanze di accesso documentale vanno indirizzate al Dirigente del Settore competente e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo scaricabile al link sottostante e al quale occorre allegare copia di un proprio documento di identità valido

Modulo istanza di accesso documentale

ed inviate tramite una delle seguenti modalità:

Registro delle istanze di accesso documentale

Anno 2022 - UOC Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive, Finanziamenti

Anno 2022 - Tutte le restanti UOC dell'Ente

Anno 2021 - UOC Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive, Finanziamenti

Anno 2021 - Tutte le restanti UOC dell'Ente

Anno 2020 - UOC Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive, Finanziamenti

Anno 2020 - Tutte le restanti UOC dell'Ente

Anno 2019 - UOC Sportello Unico Edilizia, Controllo del Territorio

Anno 2019 - Tutte le restanti UOC dell'Ente

Anno 2018 - UOC Sportello Unico Edilizia, Controllo del Territorio

Anno 2018 - Tutte le restanti UOC dell'Ente

 

Accesso Civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. N. 33/2013)

L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comportando il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione (ed eventualmente il contestuale rilascio) dei medesimi nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.
Esso è esperibile da chiunque senza necessità di motivazione (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a tutela di una situazione giuridica qualificata).

Come presentare: le istanze di accesso civico semplice vanno indirizzate al Dirigente del Settore competente e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo scaricabile al link sottostante e al quale occorre allegare copia di un proprio documento di identità valido

Modulo istanza di accesso civico

ed inviate tramite una delle seguenti modalità:

Registro delle istanze di accesso civico semplice (istituito con delibera G.C. n. 46 del 16/02/2017)

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

 

Accesso Civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. N. 33/2013)

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola invece una nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è invece funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

Come presentare: le istanze di accesso civico generalizzato vanno indirizzate al Dirigente del Settore competente e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo scaricabile al link sottostante e al quale occorre allegare copia di un proprio documento di identità valido

Modulo istanza di accesso civico generalizzato

ed inviate tramite una delle seguenti modalità:

 

Registro delle istanze di accesso civico generalizzato (istituito con delibera G.C. n. 46 del 16/02/2017)

Anno 2023 - primo semestre

Anno 2022 - secondo semestre

Anno 2022 - primo semestre

Anno 2021 - secondo semestre

Anno 2021 - primo semestre

Anno 2020 - secondo semestre

Anno 2020 - primo semestre

Anno 2019 - secondo semestre

Anno 2019 - primo semestre

Anno 2018 - secondo semestre

Anno 2018 - primo semestre

Anno 2017 - secondo semestre

Anno 2017 - primo semestre

 

Contenuto inserito il 21-07-2014 aggiornato al 20-11-2023
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