Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Normativa di riferimento: art. 5 D.Lgs. n.33/2013

Il Legislatore è recentemente intervenuto sull’istituto dell’accesso civico, prevedendo la nuova modalità di “accesso civico generalizzato”, che si aggiunge a quello già previsto nel 2013 ovvero “accesso civico semplice”. Il riferimento normativo resta l’articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013, che è stato aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. FOIA freedom of information act).

Accesso Civico semplice(comma 1, art. 5, D.Lgs n. 33/2013)

L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd.“semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comportando il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione (ed eventualmente il contestuale rilascio) dei medesimi nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.
Esso è esperibile da chiunque senza necessità di motivazione (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a tutela di una situazione giuridica qualificata).

Le istanze di accesso civico semplice vanno indirizzate al Dirigente del Settore competente e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo scaricabile al link sottostante e al quale occorre allegare copia di un proprio documento di identità valido.

Modulo istanza di accesso civico

Accesso Civico generalizzato(comma 2, art. 5, D.Lgs n. 33/2013)

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola invece una nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è invece funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

Le istanze di accesso civico generalizzato vanno indirizzate al Dirigente del Settore competente e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando il modulo scaricabile al link sottostante e al quale occorre allegare copia di un proprio documento di identità valido.

Modulo istanza di accesso civico generalizzato

Registro delle istanze di accesso civico generalizzato(istituito con delibera G.C. n. 46 del 16/02/2017)

Anno 2017 - primo semestre

Anno 2017 - secondo semestre

Anno 2018 - primo semestre

Anno 2018 - secondo semestre

Anno 2019 - primo semestre

Anno 2019 - secondo semestre

Anno 2020 - primo semestre

Anno 2020 - secondo semestre

Anno 2021 - primo semestre

Anno 2021 - secondo semestre

Anno 2022 - primo semestre

Anno 2022 - secondo semestre

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE

E' possibile trasmettere entrambe le istanze (accesso civico semplice e generalizzato), tramite una delle seguenti modalità:

 

 

 

 

 

Contenuto inserito il 21-07-2014 aggiornato al 03-01-2023
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