Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

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D.Lgs. n. 33/2013 (art. 26, c. 1)

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati​
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Regolamenti comunali:

Determinazioni Dirigenziali:

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