Provvedimenti organi indirizzo politico
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
I dati pubblicati sono riferiti a tutti gli uffici
Gli elenchi dei provvedimenti degli Organi di indirizzo politico (delibere di Giunta comunale, delibere di Consiglio comunale e decreti sindacali) sono ricercabili ed aggiornati in maniera costante all’interno della sezione del portale comunale “ATTI AMMINISTRATIVI”, selezionando il Tipo Atto prima di effettuare la ricerca.
La ricerca, pertanto, va effettuata nella pagina sopra indicata e non compilando i campi sottostanti.