(B.U.R. n. 14 del 10.02.2005)
1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.
1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di
ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri
di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei
congiunti per:
a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa
vigente;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro
provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
2. A richiesta dei
congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione,
presso strutture denominate sale del commiato.
3. Le sale del commiato devono
essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la
camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20
(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private).
4. Sono consentiti trattamenti di
imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla
normativa nazionale e regionale.
1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi
sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere
trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle
strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite
strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in
altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al
Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui al comma 1, il medico
curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario
nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della
salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il
sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui
al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si
svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.
4.
Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e
che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve
avvenire in tempi brevi.
5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di
cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi
sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
6. I trasporti di
salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è
avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
7.
L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio,
verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione
ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene
effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre
l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. Per il trasporto da
comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria
l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10
settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e,
nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia
cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con
l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno
della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per
un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal
defunto.
9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al
comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri
funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.
1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e
delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri
avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge
130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.
3. La
Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di
cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre
sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il
defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri,
queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la
tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria
è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui
al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale
documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il
comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento
obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura
in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche
amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di
casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di
cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo
di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2.
L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone
giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere
l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede
commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata
sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui
all'articolo 11.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle
pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra
attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o,
eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non
all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e
locali di osservazione.
5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività
funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza
durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di
morte.
6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso
dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui
all'articolo 11.
7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre,
con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi
profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.
8. La
Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria,
promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed
altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei
cittadini e della concorrenza.
1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di
autorizzazione all'attività funebre o delle norme regolamentari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto
autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali
giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. Il Comune,
qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia
trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in
tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura
dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il
provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.
3. In caso di gravi
o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la
revoca dell'autorizzazione stessa.
1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri
residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la
residenza;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura
privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del
concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel
territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da
interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e)
alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a),
b), c) e d).
2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della
pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di
rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi
all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al
comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di
minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.
3. La gestione
dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui
all'articolo 7.
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea
recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita
considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i
frequentatori;
b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle
previsioni di cui al comma 2;
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti
tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d)
il rispetto delle attività di culto.
5. La Regione, d'intesa con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di
cui all'articolo 11:
a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione
di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di
ristrutturazione di quelli esistenti;
b) le caratteristiche dei campi di
inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e
di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e
religiose del defunto;
c) le caratteristiche e le modalità per la
realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.
6. Il comune, su
richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree
all'interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti
tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. Il comune
può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:
a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di
rispetto;
b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e
secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e dell'ARPAM, quando ricorrano
giustificati motivi di speciali onoranze.
8. I comuni definiscono, previo
parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:
a) l'assetto
interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione
o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di
mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture
private;
d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera
a).
9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli
esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della
competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive
competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo
parere della competente zona territoriale dell'ASUR.
1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si
definiscono con regolamento regionale:
a) i requisiti e le modalità per
l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale
di commiato;
b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi
formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
c)
le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei
cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la
ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche di cui
all'articolo 9, comma 5;
e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle
aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale
cremazione degli stessi.
2. Con decreto del Direttore generale del
dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:
a)
le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su
salme destinate alla cremazione;
b) le modalità di tenuta dei registri
cimiteriali.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui
all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
b) da euro
1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c)
da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte
dei congiunti o conviventi;
d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le
violazioni di cui all'articolo 5;
e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le
violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o
dell'esecutore testamentario;
f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le
violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell'impianto di
cremazione;
g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui
dell'articolo 7, comma 2;
h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le
violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7,
comma 3 o alle relative norme regolamentari.
2. Per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n.
33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale).
1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7, comma
3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai
requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 con le modalità ed
entro i termini ivi stabiliti.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2,
aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo
occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente
legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per quanto
non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali
vigenti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.
Nota all'art. 5, comma 8:
Il testo degli articoli 32 e 30 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) è il seguente:
"Art. 32 - 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a
trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di
almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di
osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo
per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di
trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il
trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del
presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di
imbalsamazione.".
"Art. 30 - 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero,
fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune
a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e
l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda
quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa
mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno
strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale
assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature
devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto
degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica
non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.
Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è
tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo
spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da
una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo
nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte
con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve
essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della
lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di
un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa
comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole
di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra
loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole
formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere
saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il
coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti
disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad
esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice
idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di
lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra
non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia
la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile
sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con
l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad
un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto
dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma
al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la
sola cassa di legno.".
Nota all'art. 6, comma 2:
Il testo della lettera c) , del comma 1, dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2000, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) è il seguente:
"Art. 3 - (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) - 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del
regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
Omissis
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della
volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate
all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree
private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può
comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle
ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3,
comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei
tratti liberi da natanti e da manufatti;
Omissis.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta
di legge a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni n. 256 del 16
settembre 2004;
* Relazione della V Commissione consiliare permanente in data
20 gennaio 2005;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 26 gennaio 2005, n. 219.
b) STRUTTURA REGIONALE
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA.