Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.
Commissione Consiliare permanente I
Amministrazione Generale, Indirizzi sulla Gestione del Personale, Bilancio e Finanze, rapporti con la popolazione e trasparenza dell'azione Amministrativa, rapporti con le Aziende Municipali e gli Enti Strumentali, disciplina e sostegno alle attività economiche, industria, commercio ed artigianato.
Verbali delle sedute:
ANNO 2023
ANNO 2022
- 22 febbraio 2022
- 10 marzo 2022
- 21 aprile 2022 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare Permanente IVª)
- 16 maggio 2022 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare Permanente IIª)
- 29 giugno 2022 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare Permanente IIª)
- 11 luglio 2022
- 15 settembre 2022
ANNO 2021
- 16 febbraio 2021
- 23 marzo 2021
- 26 aprile 2021
- 10 giugno 2021
- 17 giugno 2021
- 5 luglio 2021 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare Permanente IIª)
- 26 luglio 2021
- 10 settembre 2021
- 25 ottobre 2021
- 25 novembre 2021
- 7 dicembre 2021
- 21 dicembre 2021
ANNO 2020
- 5 giugno 2020
- 14 luglio 2020
- 20 luglio 2020
- 3 agosto 2020
- 4 agosto 2020
- 10 agosto 2020
- 8 settembre 2020
- 24 settembre 2020
- 15 ottobre 2020
- 29 ottobre 2020
- 10 novembre 2020
- 17 novembre 2020
- 19 novembre 2020
- 10 dicembre 2020
- 15 dicembre 2020
- 22 dicembre 2020
ANNO 2019
- 21 gennaio 2019
- 19 febbraio 2019
- 28 febbraio 2019
- 26 marzo 2019
- 18 aprile 2019
- 29 aprile 2019
- 13 giugno 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
- 12 gennaio 2017 (seduta congiunta con le Commissioni Consiliari permanenti IIª e IIIª) - ALL. 1
- 16 febbraio 2017 (seduta congiunta con le Commissioni Consiliari permanenti IIª, IIIª, IVª. Vª e VIª)
- 23 febbraio 2017
- 28 marzo 2017
- 20 aprile 2017
- 25 maggio 2017
- 18 luglio 2017
- 24 agosto 2017
- 19 settembre 2017
- 11 ottobre 2017 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare Permanente IIª)
ANNO 2016
- 17 marzo 2016
- 26 aprile 2016
- 16 maggio 2016
- 23 giugno 2016
- 26 luglio 2016
- 28 luglio 2016 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare permanente IVª)
- 25 agosto 2016 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare permanente IVª)
- 13 settembre 2016
- 15 settembre 2016
- 26 ottobre 2016
- 22 novembre 2016
- 06 dicembre 2016
- 20 dicembre 2016 (seduta congiunta con le Commissioni Consiliari permanenti IIª e IIIª) - ALL. 1
ANNO 2015
- 27 luglio 2015
- 24 novembre 2015
- 1 dicembre 2015 (seduta congiunta con la Commissione Consiliare permanente Vª)