
Termine di conclusione
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L'Unione Civile è definita dalla Legge n. 76 del 2016 come una specifica formazione sociale formata da persone maggiorenni dello stesso sesso. L'unione civile si costituisce mediante una dichiarazione resa congiuntamente da entrambi i partner davanti all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
PRIMA FASE: RICHIESTA DI UNIONE CIVILE E PROCESSO VERBALE
Le parti devono recarsi presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune scelto e presentare richiesta di costituzione di unione civile presentando:
- documento d'identità;
- per i cittadini stranieri nulla osta rilasciato dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare del loro Paese in Italia.
La richiesta dovrà tassativamente elencare:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza delle parti
- insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4 della L. 76/2016
Al termine verrà redatto un processo verbale.
SECONDA FASE: COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
Nel giorno indicato nel processo verbale le parti renderanno, avanti all'Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire l'unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni
- scegliere un cognome comune.
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