
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
marca da bollo da €16,00 per la redazione del processo verbale
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'Unione Civile è definita dalla Legge n. 76 del 2016 come una specifica formazione sociale formata da persone maggiorenni dello stesso sesso. L'unione civile si costituisce mediante una dichiarazione resa congiuntamente da entrambi i partner davanti all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
PRIMA FASE: RICHIESTA DI UNIONE CIVILE E PROCESSO VERBALE
Le parti devono recarsi presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune scelto e presentare richiesta di costituzione di unione civile presentando:
- documento d'identità;
- per i cittadini stranieri nulla osta rilasciato dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare del loro Paese in Italia.
La richiesta dovrà tassativamente elencare:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza delle parti
- insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4 della L. 76/2016
Al termine verrà redatto un processo verbale.
SECONDA FASE: COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
Nel giorno indicato nel processo verbale le parti renderanno, avanti all'Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire l'unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni
- scegliere un cognome comune.
marca da bollo da €16,00 per la redazione del processo verbale