Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rateizzazione/pagamento somme disposte con sentenza

Responsabile di procedimento: Stampati Gabriella
Responsabile di provvedimento: Del Fiasco Daniela
Responsabile sostitutivo: Frulla Carla

Descrizione

Trattasi di procedimenti che modificano per l’Ente il termine di riscossione di crediti ovvero il termine di pagamento di debiti. Nel caso di crediti, dopo l’istruttoria di verifica della legittimità del titolo, l'esattezza del suo ammontare, la sua esigibilità e liquidità, la Giunta Comunale adotta la delibera relativa al consenso o meno alla rateizzazione, dipendendo tale decisione dal fatto che la situazione rientri o meno nei parametri e criteri indicati nel vigente regolamento delle entrate (delibera C.C. n. 40/2016). Il procedimento prosegue con l’adozione degli atti a rilievo finanziario ed al controllo della riscossione del dovuto, in mancanza della quale viene attivata la procedura di recupero coattivo, nelle forme del recupero giudiziale ovvero, nei casi consentiti dalla legge, del recupero tramite il sistema di riscossione interna. Nel caso di debiti dell’Ente, in genere derivanti da sentenza civile, la rateizzazione avviene con l'accordo delle parti e dei loro difensori, nonché con il parere preventivo dei revisori dei conti sulla delibera consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Trattasi di procedimenti che modificano per l’Ente il termine di riscossione di crediti ovvero il termine di pagamento di debiti. Nel caso di crediti, dopo l’istruttoria di verifica della legittimità del titolo, l'esattezza del suo ammontare, la sua esigibilità e liquidità, la Giunta Comunale adotta la delibera relativa al consenso o meno alla rateizzazione, dipendendo tale decisione dal fatto che la situazione rientri o meno nei parametri e criteri indicati nel vigente regolamento delle entrate. Il procedimento prosegue con l’adozione degli atti a rilievo finanziario ed al controllo della riscossione del dovuto, in mancanza della quale viene attivata la procedura di recupero coattivo, nelle forme del recupero giudiziale ovvero, nei casi consentiti dalla legge, del recupero tramite il sistema di riscossione interna. Nel caso di debiti dell’Ente, in genere derivanti da sentenza civile, la rateizzazione avviene con l'accordo delle parti e dei loro difensori, nonché con il parere preventivo dei revisori dei conti sulla delibera consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano: Comunicazione scritta

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine per la sua conclusione e i modi per attivarli: Rimedi giurisdizionali

Chi contattare

Personale da contattare: Stampati Gabriella

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Secondo la normativa civilistica di riferimento, compatibilmente con prescrizioni legali

Costi per l'utenza

Non sono previsti costi aggiuntivi se non quelli eventualmente collegati alla procedura esecutiva attivata dall'Ente tramite un legale (con contenimento del compenso nei valori minimi tariffari).

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti
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Recapiti e contatti
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Centralino 071 91771
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