A partire dall' 8 maggio 2016 l'autorizzazione d'arredo urbano per l'installazione di impianti pubblicitari è stata sostituita dal deposito di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del Piano generale Regolamento Impianti Pubblicitari approvato con D.C.C. 30/2016.
L’utente presenta presso il portale SUAP del Comune di Falconara (o in casi particolari ove la normativa lo consente, tramite pec all’indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it) (firmando digitalmente tutta la documentazione trasmessa) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività redatta su apposita modulistica completa di tutti gli allegati previsti.
L’ufficio provvederà alla registrazione della pratica e all’invio della stessa, relativamente ai soli impianti segnalati, alla U.O.C. Tributi ai fini dell’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della L. 160/2019, art. 1, commi 816-836
Ove la S.C.I.A. risulti carente dei pareri di altri enti o servizi, o il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di tributi comunali, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del nuovo canone unico patrimoniale, l’ufficio provvederà alla sospensione della pratica fino all’ottenimento dei suddetti pareri che l’ufficio stesso provvederà a richiedere o fino alla regolarizzazione della situazione tributaria.
L’utente effettua il versamento del canone, trasmettendo la ricevuta al S.U.A.P.
La SCIA diventa efficace solo dopo il versamento del canone di cui sopra.
L’impianto dovrà essere installato subito entro i successivi 120 gg. dal perfezionamento del Deposito della SCIA.
La UOC SUE - SUAP, ai sensi dell’art. 19 della L.241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di installazione dell’impianto. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’impianto si intende non autorizzato pertanto andrà rimosso
L’intestatario della S.C.I.A. deve osservare tutte le norme in materia previste dal vigente Codice della Strada nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme, comprese quelle emesse sotto forma di semplice provvedimento dall’Amministrazione.
E’ obbligo del titolare mantenere in buono stato di conservazione gli impianti pubblicitari.
In caso di scadenza dei termini, cessazione attività, revoca della validità della SCIA sarà cura del titolare dell’impianto, o in caso di inottemperanza da parte di quest’ultimo, del proprietario dell’immobile, rimuovere i manufatti, comprensivi delle strutture portanti, e ricondurre in pristino lo stato dei luoghi, a proprie spese, comunicando l'avvenuta rimozione degli impianti a mezzo PEC.
Una copia della S.C.I.A. e le attestazioni di pagamento per i rinnovi dovranno essere conservati nella sede dell’attività ed esibita a richiesta degli organi di polizia e degli organi tecnici comunali.
E’ necessario essere in regola con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, art. 1, commi 816-836.