Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Anagrafe - Iscrizione all'AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'Estero

Responsabile di procedimento: Casagrande Silvia, Cingolani Luca
Responsabile di provvedimento: Casagrande Silvia

Uffici responsabili

U.O.C. Servizi Demografici

Descrizione

Condizioni essenziali per l'iscrizione AIRE sono:

- il possesso della cittadinanza italiana

- residenza all'estero

CASI DI ISCRIZIONE AIRE:

- per trasferimento di cittadini italiani all'estero per periodi superiori ai 12 mesi;

- per nascita all'estero;

- per acquisto della cittadinanza italiana all'estero;

- per trasferimento da AIRE di altro Comune;

- per ricomparsa da irreperibilità.

NON devono iscriversi all'AIRE:

- persone che si recano all'estero per un periodo inferiore all'anno;

- lavoratori stagionali;

- dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e persone conviventi;

- militari italiani in servizio presso uffici e strutture NATO dislocate all'estero.

Per iscriversi all'AIRE con provenienza da un Comune italiano è necessario recarsi, entro 90 giorni dalla data di emigrazione, presso l'ufficio consolare territorialmente competente per rendere la dichiarazione di espatrio. L'ufficio consolare trasmetterà un apposito modello (CONS/01) al Comune di ultima residenza in Italia, che provvederà alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e alla contestuale iscrizione in AIRE.

L'iscrizione all'AIRE decorre dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio consolare di riferimento della comunicazione del Consolato. 

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Bonacci Adriana

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro 2 gg. dalla richiesta del Consolato italiano all'estero

Costi per l'utenza

non ci sono costi per il cittadino

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Piazza Carducci 4 - 60015 Falconara Marittima (AN)
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Centralino 071 91771
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