
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
non ci sono costi per il cittadino
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
Il cittadino dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità, ciò che prima veniva rilasciato, mediante certificati, dalla Pubblica Amministrazione. L’autocertificazione sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici.
Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea la possibilità di effettuare l’autodichiarazione è limitata ai residenti in Italia, e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
La Pubblica Amministrazione deve accettare l’autocertificazione, il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell’autocertificazione resta a discrezione del privato che richiede il certificato o documento. Non è possibile utilizzare l’autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all’U.E., marchi e brevetti.
DICHIARAZIONE SOSITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Sono dichiarazioni rese dall’interessato alle Amministrazioni Pubbliche ed ai Gestori dei servizi pubblici (Enel, Poste, Telecom, ecc.) in merito a fatti, stati e qualità personali che sono a sua diretta conoscenza non ricompresi nell’elencazione riferita alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
La Pubblica Amministrazione deve accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Il cittadino assume la responsabilità di quanto da lui dichiarato e può essere perseguito penalmente in caso di dichiarazione falsa.
Per coloro che appartengono alla Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per chi non appartiene alla Comunità la possibilità di effettuare l’autodichiarazione è limitata ai residenti in Italia, e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
non ci sono costi per il cittadino