
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
non ci sono costi per il cittadino
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento"
L’articolo 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Il disponente può altresì indicare una persona di sua fiducia , denominata “ fiduciario”, che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario, autorizzato il trattamento dei propri dati, accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.
Le DAT possono essere redatte
- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
Il decreto del 10/12/2019 pubblicato nella G.U. n. 13 del 17/01/2020, stabilisce le modalità di raccolta delle disposizioni (DAT):
le DAT consegnate all'ufficio di stato civile saranno trasmesse, previo consenso del disponente (ALL. 1), alla Banca Dati Nazionale rendendole in tal modo consultabili dal medico che sarà chiamato ad attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari.
La consegna delle DAT presso l'Uffico di Stato Civile di Falconara Marittima deve essere fatta personalmente dal disponente, previo appuntamento. Si dovrà consegnare anche copia di documento di identità e autorizzazione al trattamento dei dati del fiduciario che avrà sottoscritto la DAT per accettazione (ALL. 2).
non ci sono costi per il cittadino