





Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Responsabili dei procedimenti di accesso agli atti dei Consiglieri comunali sono i Dirigenti responsabili degli uffici che hanno formato o che detengono stabilmente i documenti oggetto di accesso nonché i dati necessari ai fini del riscontro alle richieste di notizie e informazioni, ovvero altri dipendenti assegnati ai medesimi uffici e incaricati dai Dirigenti.
Il procedimento si avvia con la presentazione dell'istanza, la quale è inviata dall'Ufficio protocollo al Settore competente, per la conseguente evasione nei termini di legge, e per conoscenza alla Segreteria generale.
Nel caso di:
l’Ufficio ricevente segnala al Consigliere comunale interessato la problematica riscontrata, con l’invito a riformulare correttamente l’istanza.
Il procedimento, qualora il documento sia di immediata reperibilità e/o accessibilità, si conclude con la visione da parte del Consigliere o la trasmissione della documentazione richiesta.
Salvo il caso di richiesta urgente adeguatamente motivata, il procedimento deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza. Quando il dirigente responsabile del procedimento di accesso valuti la necessità di più ampio termine in relazione alle attività da svolgere ai fini del riscontro alle istanze, in relazione ai carichi di lavoro dei propri uffici, nonché in relazione alla eventuale contemporanea pendenza di ulteriori istanze di accesso agli atti presentate da altri Consiglieri comunali, effettua apposita segnalazione al Consigliere comunale.
Per motivi organizzativi gli atti oggetto di istanza e le relative comunicazioni possono essere trasmesse ai Consiglieri comunali tramite l’ufficio Segreteria generale, anche al fine di un maggior raccordo e/o coordinamento tra uffici.
Nessuno