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Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola invece una nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione".
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è invece funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
L'esercizio di tale diritto non richiede motivazione.
Il competente ufficio dell’amministrazione, detentore degli atti richiesti, provvederà a:
- fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
- a rilasciare copia integrale o estratto significativo, in formato digitale (a mezzo email/PEC).
Nessuno