L’accesso civico c.d. "semplice" è regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza D.Lgs. 33/2013 ed è riferito ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", comportando il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione (ed eventualmente il contestuale rilascio) dei medesimi nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.
Esso è esperibile da chiunque senza necessità di motivazione (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a tutela di una situazione giuridica qualificata).
L’amministrazione, previa verifica, provvederà a:
- fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle informazioni richieste (in caso il richiedente non abbia visionato la sezione corretta);
- pubblicare le informazioni mancanti.