Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Vidimazione moduli per raccolta firme per proposte di legge popolare e referendum

Descrizione

Vidimazione dei moduli raccolte firme per:

  • proposte di referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un altro atto avente valore di legge (art. 75 della Costituzione);
  • presentare proposte di legge (art. 71 della Costituzione).

La vidimazione consiste nell'apposizione del bollo dell’ufficio, della data e della firma del Segretario Generale o funzionario preposto.

Il Comitato dei promotori del referendum deve depositare il quesito sul quale intende promuovere il referendum presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e di tale iniziativa ne viene dato annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del giorno successivo, dopodiché dal giorno successivo alla pubblicazione può essere iniziata la raccolta delle firme sui moduli appositamente predisposti e vidimati.

In considerazione che i moduli contenenti le firme raccolte devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione entro 3 mesi dalla data del primo modulo vidimato in tutto il territorio nazionale, si invitano i Comitati dei promotori a specificare, nella richiesta di vidimazione, l'arco temporale in cui verrà effettuata la raccolta al fine di agevolare la raccolta delle firme.

L’art. 49 della L. 352/1970 prevede che non sono validi i moduli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

N.B.: la vidimazione traccia i confini entro i quali può essere usato il modulo, non "seleziona" i firmatari (es. un modulo vidimato dal Comune di Falconara Marittima può essere utilizzato per raccogliere la firma di qualsiasi cittadino italiano, a prescindere dalla sua residenza, ma solo se l’operazione avviene all’interno del territorio comunale di Falconara Marittima).

Chi contattare

Personale da contattare: Molinari Mirco, Martarelli Edy

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
48 ore dalla presentazione della richiesta

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Piazza Carducci 4 - 60015 Falconara Marittima (AN)
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