Il diritto di accesso è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
L’amministrazione, previa verifica dell'interesse diretto concreto e attuale dichiarato dal richiedente nonché della presenza di eventuali soggetti controinteressati da informare, provvederà a:
- fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
- esibire gratuitamente il/i documento/i richiesto/i e, se richiesto, rilasciare copia integrale o estratto significativo, in formato digitale (a mezzo email/PEC) o cartaceo.