Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso atti e documenti amministrativi L. 241/1990

Descrizione

Responsabili dei procedimenti di accesso documentale sono i dirigenti responsabili degli uffici che hanno formato o che detengono stabilmente i documenti oggetto di accesso o altri dipendenti assegnati ai medesimi uffici e formalmente incaricati dai propri dirigenti.

Il procedimento si avvia con la presentazione dell'istanza. Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza.

 

Controinteressati

Il responsabile del procedimento di accesso documentale, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, valutate le eventuali opposizioni, il dirigente responsabile provvede sulla richiesta.

 

Accoglimento, differimento e diniego

Il dirigente responsabile dell’ufficio che ha formato o che detiene stabilmente i documenti oggetto di accesso documentale decide sull’istanza con provvedimento motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima, dandone immediata comunicazione al richiedente.

Nei casi di richiesta irregolare o incompleta e nel caso di comunicazione ai controinteressati, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o della motivata opposizione.

Ove pervenga una richiesta formale che riguardi un’Amministrazione diversa nei cui confronti il diritto di accesso deve essere esercitato, il dirigente o il responsabile del procedimento lo segnalano prontamente all'interessato. In alternativa, la richiesta viene trasmessa all’Amministrazione competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

L’accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento, ai sensi della normativa vigente.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda di accesso si intende respinta. In caso di diniego, espresso o tacito, dell’istanza, sono ammessi i rimedi di cui all’articolo 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Cfr. tabella costi ACCESSO DOCUMENTALE scaricabile nella pagina "Modulistica per il procedimento"

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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