Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Stato Civile - Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

Responsabile di procedimento: Mazzanti Luigi, Padiglione Laura
Responsabile di provvedimento: Casagrande Silvia

Uffici responsabili

U.O.C. Servizi Demografici

Descrizione

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Il Comune di Falconara Marittima è competente per ricevere le dichiarazioni da parte dei coniugi ora residenti a Falconara Marittima o che si sono sposati a Falconara Marittima.

L'accordo può avvenire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile alle seguenti condizioni:

- assenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

- L’accordo non potrà contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale.

FASI PROCEDIMENTO

-L'inizio del procedimento è su istanza delle parti dietro richiesta di appuntamento e compilazione del modulo di   richiesta sotto allegato;

- Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per la         sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede  dovranno consegnare la ricevuta di          versamento di €16;

SOLO NEI CASI DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO      

- L’Ufficiale dello Stato Civile fisserà, d'accordo con i coniugi, una data per un nuovo appuntamento non prima di      30 giorni dalla firma dell'accordo;

- Nel giorno prestabilito per il secondo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi        all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione/divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivale a   mancata conferma dell'accordo.

Chi contattare

Personale da contattare: Mazzanti Luigi, Padiglione Laura

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Non prima di 30 giorni dalla redazione dell'accordo e comunque dopo essersi ripresentati davanti all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo di separazione o divorzio.

Costi per l'utenza

Versamento di € 16,00 sul conto corrente postale n. 18039602 intestato al Comune di Falconara Marittima specificando la causale "Separazione o Divorzio".

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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