
Termine di conclusione
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Allegati

(Pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 28/07/2023 - 3158 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Orari di apertura al pubblico della Centrale Operativa (tel. 071-9177407):
Pareri di soggetti esterni (termine intermedio che sospende o interrompe il procedimento): Procura della Repubblica (se necessario)
In caso di coinvolgimento in un incidente stradale, la persona interessata, un suo delegato o un avente diritto, può richiedere copia degli atti del sinistro rilevato dalla Polizia Locale (ad esclusione dei sinistri mortali e/o con feriti che sono coperti da segreto d’indagine).
In caso di incidente mortale e di incidenti con lesioni e/o prognosi riservata, il rilascio delle informazioni è subordinato al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.
Per effettuare la richiesta è attivo il servizio di acquisizione dei rapporti di incidente stradale on line.
Il servizio è rivolto sia agli UTENTI PRIVATI che agli UTENTI PROFESSIONALI (Avvocati, Infortunistiche stradali, Periti Assicurativi appositamente delegati dalle Compagnie Assicuratrici).
L’ interessato dovrà collegarsi al sito www.incidentistradali.com all'interno del quale potrà effettuare la richiesta di accesso agli atti digitale.
Come fare:
L’ufficio dopo aver verificato che gli accertamenti relativi al sinistro e le procedure di completamento dell’atto siano state concluse, autorizza il richiedente, il quale riceverà una mail contenente un link che vi indirizzerà al portale PagoPa per il pagamento dei diritti.
Terminata la procedura di pagamento sul portale PagoPA, il rapporto sarà disponibile per il download sul portale www.incidentistradali.com.
Ulteriori informazioni:
Usare esclusivamente la mail infortunisticastradale@comune.falconara-marittima.an.it per la trasmissione della documentazione inerente al sinistro stradale, ogni altra comunicazione/richiesta, non riceverà riscontro.
Dopo aver inserito una richiesta è immediatamente accessibile lo scambio di generalità dei veicoli coinvolti (dal menù utente).
Per l'evasione della relazione d'incidente, il sistema provvederà ad inviare automaticamente una mail con il link dove scaricare la documentazione.
Per il pagamento dei diritti di copia verrà utilizzato il sistema di pagamento PagoPa del Comune di Falconara Marittima.
La relazione e gli atti richiesti saranno disponibili a pagamento avvenuto.