Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Erogazione contributi L. 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Responsabile di procedimento: Marinelli Michela
Responsabile di provvedimento: Mazzalupi Eleonora
Responsabile sostitutivo: Frulla Carla

Uffici responsabili

U.O.C. Urbanistica e Patrimonio

Descrizione

Contributi a favore dei cittadini diversamente abili che intendono eliminare le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni.

L’istanza pervenuta entro il 1 marzo viene inserita nell’elenco degli aventi diritto dell’anno in corso, quelle presentate dopo il 1 marzo vengono automaticamente inserite nell’elenco dell’anno successivo.

Il versamento del contributo agli aventi diritto avviene in ragione dell’entità dei fondi disponibili trasferiti annualmente al Comune dalla Regione, secondo le modalità previste dalla legge 13/1989 e cioè:

  • hanno precedenza i soggetti riconosciuti come portatori di “invalidità 100% con difficoltà deambulatorie”;
  • a parità di invalidità va seguito l’ordine di data di presentazione dell’istanza.

Il provvedimento conclusivo è la Determina Dirigenziale di liquidazione. Il termine temporale per l’adozione del provvedimento è strettamente connesso al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Chi contattare

Personale da contattare: Marinelli Michela

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Il termine temporale per l’adozione del provvedimento è strettamente connesso al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Costi per l'utenza

La normativa non prevede pagamenti a carico del richiedente

Riferimenti normativi

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione doc Modello richiesta L.13: richiesta contributo_L13_agg_2022.doc
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 88 kb - doc)
File con estensione pdf Modello richiesta L.13: richiesta contributo_L13_agg_2022.pdf
(Pubblicato il 16/12/2022 - Aggiornato il 16/12/2022 - 644 kb - pdf)
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