Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
D.L. 1607 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO CONGUAGLIO 2015
Importi
Note
FATT. N. E000019908 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000019942 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020177 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020316 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020333 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020554 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020598 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000021025 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020695 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020583 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020593 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000021119 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020730 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020118 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000020664 DEL 19/05/2020
FATT. N. E000021044 DEL 19/05/2020